

Due Mondi Viaggi e Turismo s.r.l. è soggetto organizzatore di viaggi, vacanze o giri turistici tutto compreso, che sono commercializzati direttamente o per il tramite di venditori. La nozione di pacchetto turistico è definita dall'art. 2, comma1, DLT 111/95, che di seguito si trascrive: "i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
Il contratto di compravendita del pacchetto turistico è regolato, dalle presenti condizioni generali, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore e, per quanto non previsto, dalla normativa inderogabile vigente ed in particolare, dal disposto di cui alla legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonchè dal DLT 111/95, che dà attuazione alla Direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e che dispone, a protezione del consumatore, quanto segue:
L'organizzatore realizza, in catalogo o nel programma fuori catalogo, una scheda tecnica che dovrà contenere i seguenti elementi:
Il contratto di vendita del pacchetto turistico è redatto in forma scritta
ed in termini chiari e precisi. Al consumatore è rilasciata copia del
contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o dal
venditore.
L'accettazione della prenotazione da parte di Due Mondi Viaggi e Turismo
s.r.l. è subordinata alla disponibilità di posti comunicata dai suoi
fornitori. Il contratto si perfeziona con la comunicazione di conferma da
Due Mondi Viaggi e Turismo s.r.l. al cliente, anche presso l'agenzia di
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri strumenti di comunicazione,
sono fornite dall'Organizzatore in tempo utile prima dell'inizio del
viaggio.
All'atto della prenotazione deve essere corrisposta integralmente la quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo deve essere versato non oltre i 30 giorni che precedono la data di partenza. In caso di prenotazione successiva alla data di cui sopra il pagamento è corrisposto interamente all'atto della prenotazione.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di pagamento descritte nelle presenti condizioni generali di contratto costituisce clausola risolutiva espressa attributiva della facoltà a Due Mondi Viaggi e Turismo s.r.l. di risolvere il contratto e di pretendere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.
Le quote del soggiorno e del viaggio sono determinate sulla base del
catalogo e del programma fuori catalogo, esse possono subire modifiche in
aumento, fino al ventunesimo giorno antecedente la partenza, solo in
conseguenza della variazione dei costi del trasporto, compreso il costo del
carburante, dei diritti e della tasse su taluni servizi, quali, a titolo
esemplificativo, quelle di atterraggio, diritti di sbarco o imbarco nei
porti o negli aeroporti, tassi di cambio applicati al servizio tutto
compreso.
In caso di variazione al rialzo, superiore al 10% del prezzo del viaggio, è
data al consumatore facoltà di accettare l'aumento del prezzo ovvero
recedere dal contratto, previa comunicazione da farsi pervenire a Due Mondi
Viaggi e Turismo s.r.l. entro il termine perentorio di 8 giorni
dall'avvenuta conoscenza del nuovo prezzo. In tale ultima ipotesi i
consumatore può decidere di usufruire del rimborso integrale di quanto già
corrisposto o di altro servizio equivalente o superiore che gli venga
eventualmente offerto.
Il prezzo indicato non puòin ogni caso essere aumentato nei venti giorni
che precedono la data della prevista partenza.
Il consumatore può, prima della partenza, sostituire a sè altri, cedendo il contratto di viaggio a chi soddisfi tutte le condizioni specifiche e generiche per la fruizione del servizio e purchè comunichi, per iscritto, all'organizzatore o venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi anteriori alla partenza, di trovarsi nell'impossibilità di partecipare al viaggio nonchè le generalità del soggetto che lo sostituisce (ad esclusione della biglietteria aerea, dove il nominativo del passeggero non può essere sostituito dopo l'emissione del documento di trasporto). Il cliente rinunciatario dovrà, in ogni caso, corrispondere la quota di iscrizione, se prevista. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati verso l'organizzatore o il venditore per il pagamento del prezzo e per gli eventuali ed ulteriori costi della cessione.
L'organizzatore o il venditore non sono ritenuti responsabili per la mancata
o inesatta esecuzione del contratto causata da fatto del consumatore, del
terzo, da caso fortuito o da forza maggiore.
L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono
surrogati in tutti i diritti ed azioni di quest'ultimo verso i terzi
responsabili. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al
venditore tutta la documentazione, le informazioni e gli elementi in suo
possesso onde consentire l'esercizio del diritto di surroga.
L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore secondo criteri della normale diligenza professionale e nel rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dal contratto.
Ogni carenza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo, affinchè l'organizzatore possa porvi rimedio. Eventuali reclami possono essere sporti mediante l'invio, all'organizzatore o al venditore, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di rientro. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l'organizzatore è tenuto a prestare al consumatore l'assistenza richiesta, nei limiti di cui al precedente art. 13 delle presenti condizioni, al fine di cercare una sollecita ed equa soluzione. Il viaggiatore decade dal diritto di chiedere all'organizzatore il risarcimento degli eventuali danni per perdita di denaro, oggetti di rilevante valore economico ed altri beni, qualora non li abbia denunciati per iscritto anteriormente all'inizio del viaggio e conseguentemente non li abbia assicurati.
Il contratto di compravendita del pacchetto turistico ` regolato, dalle presenti condizioni generali, dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore e, per quanto non previsto, dalla normativa inderogabile vigente ed in particolare, dal disposto di cui alla legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonchè dal DLT 111/95, che d'attuazione alla Direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e che dispone, a protezione del consumatore, quanto segue:
Sia gli alberghi che le residenze turistico alberghiere vengono classificati
secondo criteri stabiliti dalla Regione sulla base di atti di indirizzo e
coordinamento del Governo previsti dalla L 30.05.1995, n. 203.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
pubbliche autorità stabilita dall'organizzatore in base a propri criteri di
valutazione degli standard di qualità
Per consentire in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonchè per fornire una immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato del consumatore da paesi extracomunitari, in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo nazionale di garanzia.
Due Mondi Viaggi e Turismo s.r.l. è coperta da polizza assicurativa n. 4164155/E con la Navale Assicurazioni S.p.A. per la responsabilità civile di cui agli artt. 15 e 16 del DLT 17.03.1995, n. 111.
Per ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati dal presente contratto è competente esclusivamente il foro di Spoleto.
Art. 16 L 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
Scheda tecnica: programma redatto in conformitagrave; con la Legge Regione Umbria n. 42/85; validità del programma fino al 31 dicembre 2006; i prezzi sono espressi in euro e le frazioni centesimali, quando non espressamente indicate, sono da intendersi uguali a ,00.